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Codice di rete


Con la pubblicazione del Decreto Legislativo 164/00 (di seguito Decreto Letta) è stato avviato il processo di liberalizzazione della vendita del gas naturale ai clienti finali nel mercato italiano. Per garantire tale liberalizzazione sono stati attribuiti all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) l’incarico ed i poteri di definire le regole e le modalità alle quali devono attenersi i soggetti operanti nella filiera del gas naturale. Per quanto riguarda la distribuzione del gas naturale mediante reti locali, l’ARERA con la deliberazione n. 138/04 e s.m.i. ha definito le regole che garantiscono le medesime condizioni di servizio a tutti i soggetti aventi diritto.

In ottemperanza agli obblighi previsti dalla deliberazione n. 138/04 e s.m.i. l’ARERA, con deliberazione 6 giugno 2006 n. 108/06, ha approvato e pubblicato il “CODICE DI RETE TIPO PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE” (di seguito CRDG), in seguito modificato con le deliberazioni 2 ottobre 2007 n. 247/07, 14 dicembre 2007 n. 324/07, 21 settembre 2009 ARG/gas 128/09, 14 dicembre 2009 ARG/gas 193/09 e 15 aprile 2010 ARG/gas 53/10. Con il CRDG sono definite puntualmente le regole e le modalità di erogazione di tutti i servizi riconducibili alla distribuzione del gas naturale mediante reti di distribuzione locali.

La Sangrogest  s.r.l.ha aderito al CRDG dell’ARERA, pertanto la procedura di accesso al servizio di distribuzione gas degli impianti gestiti è quella prevista dalla deliberazione dell’ARERA n. 138/04 del 29.07.2004 – Adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete – e s.m.i.; gli utenti della rete di distribuzione che intendono operare sugli impianti gestiti da Sangrogest s.r..l. sono tenuti a rispettare questa procedura.